Esame Avvocato 2021 – le novità


Con il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31 sono state modificate, per la sessione 2021, le modalità di espletamento dell’Esame avvocato.

In sintesi:

L’esame  si articolerà in due prove orali.


Prima prova orale:

ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti:

  • materia regolata dal codice civile;
  • materia regolata dal codice penale;
  • diritto amministrativo.

Ciascun candidato esprime l’opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalita’ stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 3, comma 2.  La sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta.

Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione da’ lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.

Per lo svolgimento della prova orale e’ assegnata complessivamente un’ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.

Durante l’esame preliminare del quesito, il candidato puo’ consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell’inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova.

Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame preliminare del quesito, il segretario ritira dei testi di consultazione . Al candidato e’ consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilita’ e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.

Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti; sono ammessi seconda prova orale i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.


Seconda prova orale:

e’ pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non piu’ di sessanta minuti per ciascun candidato. Si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste

a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui:

  • una tra diritto civile e diritto penale, purche’ diversa dalla materia gia’ scelta per la prima prova orale;
  • una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
  • tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, dirittointernazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

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